DISCIPLINARE SCORTE TECNICHE

Provvedimento del 27 novembre 2002 modificato con Decreto Ministero dei

Trasporti 19 dicembre 2007 ( G.U 6/3/2008 ) modificato con provvedimento del

27/02/2012 ( G.U n.85 del 11 aprile 2012) e con Determina 22/02/2014 (G.U n-242

del 17/10/2014)

Titolo I

ABILITAZIONE DEL PERSONALE E DEI VEICOLI

Articolo 1

Persone che possono svolgere l’attività di scorta

1. Possono svolgere servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche le persone

abilitate ai sensi dell’articolo 2 che dipendono,sono soci ovvero hanno un rapporto

non occasionale con le società o con le associazioni sportive affiliate alla

Federazione Ciclistica Italiana o con gli Enti di promozione sportiva riconosciuti e

che sono in possesso di un attestato di formazione, in corso di validità,rilasciato

dalla Federazione ciclistica italiana.

2. Possono altresì svolgere servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche le

persone abilitate ai sensi dell’articolo 2 che dipendono, sono soci ovvero hanno un

rapporto non occasionale di durata non inferiore ad un anno con imprese o società

commerciali legalmente costituite in Italia ovvero con società commerciali

legalmente costituite appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, ovvero ad

altri Stati a condizione che abbiano in Italia sede legale o di fatto e che vi sia

trattamento di reciprocità, che sono autorizzate ad erogare attività di servizi di

scorta a titolo oneroso.

2- bis Fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, per i servizi di

scorta tecnica consistenti nell’attività di segnalazione aggiuntiva di cui all’articolo 7-

bis, in luogo dell’abilitazione di cui all’art 2, è sufficiente il possesso

dell’attestato di cui all’art 3-bis.

3. Le associazioni o gli enti di cui al comma 1 devono dimostrare di essere

regolarmente affiliati o riconosciuti dal CONI e dichiarare di impegnarsi al rispetto

delle regole sportive

3- bis Le persone di cui ai commi 1, 2 e 2-bis devono possedere un’età non inferiore a

18 anni ed i requisiti richiesti dall’art 11 del testo unico di Pubblica Sicurezza

approvato con regio decreto 18 giugno 1931,n 773 e relativo regolamento di

attuazione.

Articolo 2

Rilascio dell’attestato di abilitazione per il servizio di scorta

1. L’attestato di abilitazione all’esercizio del servizio di scorta tecnica a competizioni

ciclistiche è rilasciato dal dirigente del Compartimento di Polizia Stradale della

Polizia di Stato al titolare della patente di guida di categoria A2 o B o superiore

rilasciata prima del 26.4.1988 ovvero di categoria A,in possesso dell’attestato di

formazione di cui all’articolo 1, comma 1, previo superamento di un esame di

abilitazione da sostenersi davanti ad una commissione istituita con decreto del

dirigente presso ciascun Compartimento della Polizia Stradale della Polizia di Stato.

2. La commissione d’esame di cui al comma 1 è composta da un funzionario della

Polizia di Stato con qualifica di vicequestore aggiunto, che ne assume la veste di

2

presidente, e da due rappresentanti , nominati dal CONI, della Federazione

ciclistica italiana.

3. L’attestato di abilitazione ha validità per cinque anni e può essere rinnovato.

4. L’attestato di abilitazione può essere rilasciato, senza il superamento dell’esame di

cui all’articolo 3, previa verifica della validità del titolo di guida di cui al comma 1, ai

soggetti che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, siano in

possesso della specifica tessera rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana, di

motostaffettista, direttore di corsa o di organizzazione ovvero dell’equivalente titolo

rilasciato da un Ente di promozione sportiva riconosciuto e che dimostrino di aver

svolto, in modo continuativo, attività di assistenza, di direzione o di organizzazione

di competizioni ciclistiche autorizzate nei 2 anni precedenti ovvero in almeno 10

competizioni. Detta esperienza può essere comprovata attraverso una

dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società

sportiva o dell’associazione presso la quale ha prestato l’attività.

Articolo 3

Esami di abilitazione per il rilascio o per il rinnovo dell’attestato per il servizio

di scorta

1. Le prove di esame per il rilascio dell’attestato di cui all’art. 2 si svolgono in sessioni

con cadenza periodica, in base alle domande di ammissione, presso una delle sedi

indicate nel decreto di cui all’art 2, comma 1, per i residenti nel territorio indicato dal

decreto stesso. Le sessioni di esame sono concordate con le Direzioni regionali del

CONI e della Federazione ciclistica italiana. Nei primi sei mesi di applicazione del

presente disciplinare la frequenza delle sessioni di esame può essere anche

mensile.

2. L’esame consiste in una prova scritta mediante quiz e in un colloquio orale, a

contenuto pratico, su domande relative alle materie riportate nell’allegato. Possono

accedere alla prova orale solo i candidati che abbiano risposto esattamente ad

almeno 7/10 dei quiz della prova scritta.

3. Le prove di esame sono pubbliche.

4. I candidati che non abbiano superato l’esame alla prima prova possono

ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che non può essere

sostenuta prima di due mesi dalla prima. I candidati che abbiano sostenuto la

seconda prova con esito negativo non possono ripresentare ulteriori domande di

ammissione prima di sei mesi dalla data dell’ultimo esame non superato.

5. Al termine di ogni sessione di esame, il dirigente del Compartimento di Polizia

Stradale rilascia agli interessati un attestato di abilitazione, conforme all’allegato 2.

6. l’attestato di abilitazione può essere rinnovato previo verifica del possesso della

patente di guida e frequenza di un corso di aggiornamento di almeno 9 ore,

secondo il programma di cui all’allegato 1-bis, organizzato dalla Federazione

ciclistica italiana.

6-bis Il rinnovo degli attestati di abilitazione di cui all’art. 2, comma 4, è subordinato al

possesso dell’attestato di formazione rilasciato dalla Federazione ciclistica italiana

di cui all’art.1, comma 1 e, previa verifica della validità del titolo di guida, all’esito

favorevole di una prova selettiva a quiz a risposta multipla davanti ad una

commissione avente la composizione di cui all’art. 2, comma 2, sulle materie

riportate nell’allegato 1, con particolare riferimento alle modifiche normative e

tecniche intervenute e alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta. Alla prova

dell’esame di rinnovo si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 4. La prova si

considera superata quando il candidato risponde esattamente ad almeno 7/10 dei

3

quiz della prova selettiva. Al termine di ogni sessione d’ esame, il dirigente del

compartimento della Polizia stradale appone la certificazione di rinnovo

sull’attestato di abilitazione

7. Presso ciascun Compartimento di Polizia Stradale è istituito uno schedario degli

abilitati al servizio di scorta tecnica l’archivio è pubblico

8. Con provvedimento del Ministero dell’Interno saranno disciplinate le modalità di

svolgimento degli esami, nonché quelle relative alla tenuta dello schedario degli

abilitati.

Articolo 3-bis

Rilascio e rinnovo dell’attestato per il personale addetto ai servizi di

segnalazione aggiuntiva

1. L’attestato di abilitazione all’esercizio di segnalazione aggiuntiva di cui al comma 2-

bis, dell’art 1, è rilasciato dal dirigente del Compartimento di Polizia Stradale della

Polizia di Stato al titolare di patente di guida rilasciata in uno dei Paesi membri

dell’Unione europea, in corso di validità, che abbia frequentato con profitto un corso

di formazione di almeno 8 ore ed il relativo esame con le modalità e secondo il

programma di cui all’allegato 1-bis, organizzato dalla Federazione Ciclistica Italiana.

2. L’attestato di abilitazione di cui al comma 1 ha validità per cinque anni e può essere

rinnovato previa verifica del possesso della patente di guida e frequenza di un

corso di aggiornamento di almeno 5 ore, secondo il programma di cui all’allegato 1-

bis, organizzato dalla Federazione Ciclistica Italiana

3. Presso ciascun Compartimento di Polizia Stradale è istituito un archivio degli

abilitati al servizio di segnalazione aggiuntiva. Con provvedimento del Ministero

dell’Interno sono disciplinate le modalità di tenuta dell’archivio degli abilitati.

Articolo 3-ter

Revoca dell’attestato di abilitazione per i servizi di scorta

1. L’attestato di abilitazione di cui agli articoli 2 e 3-bis è revocato dal dirigente del

Compartimento di Polizia Stradale della Polizia di Stato che lo ha rilasciato quando

il titolare non ha più i requisiti richiesti per il suo rilascio

Capo II

Attrezzature e dispositivi dei veicoli utilizzati per le scorte tecniche

Articolo 4

Veicoli utilizzati per le scorte tecniche

1. Per lo svolgimento dell’attività di scorta tecnica possono essere utilizzati veicoli

aventi carrozzeria chiusa che sono immatricolati nella categoria M1 ovvero N1, ai

sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285.

2. Possono essere altresì utilizzati veicoli che sono immatricolati nella categoria L3, ai

sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, aventi cilindrata

non inferiore a 125 cc.

3. I veicoli devono essere tenuti in perfetta efficienza e devono avere caratteristiche

strutturali tali da consentire la corretta e sicura installazione dei dispositivi e delle

attrezzature indicate negli articoli 5 e 6.

4. I veicoli utilizzati devono essere di proprietà o nella disponibilità di persone

comunque facenti parte dell’organizzazione sportiva nazionale

4

Articolo 5

Dispositivi supplementari di equipaggiamento e

di segnalazione dei veicoli utilizzati per le scorte tecniche

1. I veicoli di cui all’articolo 4, comma 1, durante lo svolgimento del servizio di scorta

devono essere equipaggiati con le seguenti attrezzature;

a) due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o

arancione, di tipo approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o

conformi a direttive CEE o regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti, da apporre sul tetto del veicolo ad un’altezza minima

di m 1,50, misurata alla base del dispositivo. I dispositivi devono essere installati in

posizione tale da garantire, in ogni condizione di impiego, angoli di visibilità uguali a

quelli previsti dall’articolo 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16

dicembre 1992, n 495, e successive modificazioni.

b) i pannelli rettangolari ad angoli arrotondati di cui all’allegato 3, recanti le scritte

“INIZIO GARA CICLISTICA” e “FINE GARA CICLISTICA” di colore nero su fondo

bianco, realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni non inferiori

a m 1,25 X 0,25, da apporre sul tetto ad un’altezza minima di m 1,50, in posizione

verticale o sub-verticale in modo da risultare ben visibile sia anteriormente che

posteriormente e tale da non limitare la visibilità dei dispositivi luminosi del veicolo e

di quelli supplementari di cui alla lettera a) e da non ostacolare la visibilità dal posto

di guida; le scritte possono essere riportate anche su un pannello bifacciale avente

le dimensioni e le caratteristiche sopraindicate

c) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le

caratteristiche e dimensioni previste dall’articolo 42, comma 2, lett b) del decreto del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495; da apporre sul lato sinistro

del veicolo.

d) un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con il veicolo che

segue o precede nella scorta.

e) un telefono cellulare o radiomobile per chiamate d’emergenza.

2. I veicoli di cui all’articolo 4, comma 2, durante lo svolgimento del servizio di scorta,

devono essere equipaggiati con le seguenti attrezzature:

a) una bandierina di colore arancio fluorescente da esporre sul veicolo, con

sporgenza entro i limiti previsti dall’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n 285

b) un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con il veicolo che

segue o precede nella scorta o di un telefono radiomobile, dotati di dispositivi di

comando che consentano il libero utilizzo delle mani.

3. I veicoli di cui all’articolo 4, comma 2, durante lo svolgimento del servizio di scorta,

se la struttura e le caratteristiche costruttive lo consentono, possono essere altresì

equipaggiati con un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce

lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti o conforme a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da apporre ad un’altezza minima di m

1,00 ed in posizione tale da garantire, in ogni condizione d’impiego, angoli di

visibilità uguali a quelli previsti dall’articolo 266 del decreto del Presidente della

Repubblica 16 dicembre 1992, n 495, e successive modificazioni.

4. Ciascun dispositivo deve essere montato o trattenuto sui veicoli di scorta in modo

solido e sicuro.

5. Nei veicoli non impegnati nei servizi di scorta i dispositivi ed i segnali di cui ai

commi 1, 2 e 3 devono essere rimossi, oscurati ovvero resi non visibili.

5

5-bis . Le disposizioni di cui al comma 1 lettere a) c) e d) si applicano altresì al veicolo

del direttore di gara

Articolo 6

Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale

in servizio di scorta tecnica

1. Ciascun abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica, durante l’effettuazione

del servizio stesso, deve essere equipaggiato con le seguenti attrezzature:

a) una lampada a luce rossa fissa e una lampada a luce gialla intermittente.

b) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le

caratteristiche e dimensioni previste dall’articolo 42, comma 2, lettera b), del

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495.

c) una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito nell’allegato 4.

d) un giubbetto del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495, di colore di fondo giallo,

bianco ovvero grigio argento a luce riflessa bianca avente le caratteristiche di cui al

decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella

posteriore, sia apposta la scritta <<SCORTA TECNICA>> con caratteri maiuscoli di

altezza non inferiore a cm 8

2. ( soppresso )

3. Il personale non impegnato in servizi di scorta tecnica deve rimuovere, oscurare

ovvero rendere non visibili i dispositivi, le scritte ed i segnali di cui al comma 1. La

paletta di segnalazione di cui al comma 1, lettera c), deve essere utilizzata

esclusivamente durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, per le

quali il personale abilitato è impegnato a svolgere il servizio di scorta tecnica.

Articolo 6-bis

Attrezzature ed equipaggiamento in uso al personale

adibito al servizio di segnalazione aggiuntiva

1. Ciascun abilitato impegnato in un servizio di segnalazione aggiuntiva di cui

all’articolo 7-bis, durante l’effettuazione del servizio stesso, deve essere

equipaggiato con le seguenti attrezzature:

a) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le

caratteristiche e dimensioni previste dall’art 42, comma 2, lettera b), del decreto del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495.

b) una paletta di segnalazione conforme al modello stabilito nell’allegato 4.

c) un giubbetto del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495, di colore di fondo giallo,

bianco ovvero do grigio argento a luce riflessa bianca avente le caratteristiche di cui

al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella

posteriore, sia apposta la scritta << SCORTA TECNICA>> con caratteri maiuscoli di

altezza non inferiore a cm 8.

d) un telefono cellulare o un apparato radiomobile per comunicare con i

responsabili dell’organizzazione della corsa.

2. Il personale di cui al comma 1 quando non è impegnato in servizi di segnalazione

deve rimuovere, oscurare ovvero rendere comunque non visibili i dispositivi, le

6

scritte ed i segnali di cui al comma 1, la paletta di segnalazione di cui al comma 1,

lettera b), deve essere utilizzata esclusivamente durante lo svolgimento di

manifestazioni sportive autorizzate, per le quali il personale abilitato è impegnato a

svolgere un servizio di segnalazione.

Titolo II

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI SCORTA

Capo I

Tipologia di scorte tecniche

Articolo 7

Numero dei veicoli utilizzati per i servizi di scorta tecnica

1. Fuori dai casi previsti dal comma 2, ciascuna competizione ciclistica su strada,

deve essere scortata almeno da:

a) un veicolo di cui all’articolo 4, comma 1, avente le dotazioni e le caratteristiche

indicate dagli articoli precedenti, con il cartello “ INIZIO GARA CICLISTICA “ che,

precedendo il primo concorrente, segnala l’inizio dell’ambito di applicazione

dell’eventuale provvedimento di sospensione temporanea della circolazione.

b) un veicolo di cui all’articolo 4, comma 1, avente le dotazioni e le caratteristiche

indicate dagli articoli precedenti, con il cartello “ FINE GARA CICLISTICA “ che,

seguendo l’ultimo concorrente considerato ancora in corsa, segnala la fine

dell’ambito di applicazione dell’eventuale provvedimento di sospensione

temporanea della circolazione.

c) due veicoli di cui all’articolo 4, comma 2, aventi le dotazioni e le caratteristiche

indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione

ai sensi dell’articolo 2; a bordo di questi veicoli non possono trovarsi passeggeri.

1-bis . I veicoli di cui al comma 1, lettera a) e b), possono essere condotti da persone

non munite di abilitazione

2. Gli organi di Polizia Stradale, avvalendosi delle facoltà previste dall’articolo 9,

comma 6-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, possono imporre, con

provvedimento motivato, che, in determinate condizioni di traffico, o per taluni tratti

di strada aventi caratteristiche o dimensioni particolari, o in occasione di

manifestazioni sportive aventi rilevanza nazionale o internazionale, la scorta sia

effettuata da un diverso numero di veicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche

indicate dagli articoli precedenti, con un massimo, in ogni caso, di dodici veicoli.

Qualora le intersezioni stradali interessate dal transito della manifestazione siano

presidiate da persone abilitate di cui all’articolo 1, comma 2-bis, il numero massimo

dei veicoli di scorta è ridotto a otto.

Articolo 7-bis

Impiego del personale addetto al servizio di segnalazione aggiuntiva

1. Per le competizioni ciclistiche che impegnano un elevato numero di partecipanti

ovvero quelle denominate, a titolo esemplificativo, di <<fondo o gran fondo>> e per

le quali l’ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione prevede un

tempo di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti, la scorta effettuata

con i veicoli di cui all’articolo 7 deve essere supportata ed integrata da personale di

cui all’articolo 1, comma 2-bis, abilitato ai sensi dell’articolo 3-bis, che deve

presidiare le intersezioni o punti sensibili del percorso.

7

2. Per le competizioni di cui al comma 1 in cui la sospensione o limitazione della

circolazione deve avere durata inferiore a 30 minuti, il presidio con il personale

addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, può essere limitato alle intersezioni o

ai punti sensibili ritenuti pericolosi a giudizio del responsabile della scorta.

3. Ai fini dell’ applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati

punti sensibili i tratti di strada non rettilinei, in discesa con forte pendenza che

presentano limitata visibilità e numerosa presenza di pubblico, nonché i tratti

precedenti al traguardo o ai traguardi volanti in cui è presente numeroso pubblico. Il

presidio dei punti sensibili non è necessario se, per la presenza di protezioni o per

la natura dei luoghi, il pubblico non può invadere la sede stradale al momento del

passaggio dei concorrenti.

3 bis Nell’ambito dell’efficacia spaziale e temporale dell’ordinanza di sospensione

della circolazione di cui all’art 9, comma 7 bis, del decreto legislativo 30 aprile

1992,n 285, i concorrenti e gli altri soggetti ammessi a partecipare alla

competizione, sono tenuti a rispettare esclusivamente i regolamenti sportivi

approvati dal CONI. Il direttore di gara conformemente alle disposizioni dei

regolamenti sportivi, può vietare ai soggetti che costituiscono pericolo o intralcio alla

sicurezza della gara di seguire o precedere i concorrenti

4. La durata della sospensione o limitazione della circolazione non può comunque

essere superiore a quella indicata nel provvedimento di autorizzazione, secondo

quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, ultimo periodo.

Capo II

Svolgimento dei servizi di scorta tecnica

Articolo 8

Posizione dei veicoli di scorta tecnica

1. Durante lo svolgimento del servizio tutti i veicoli di scorta tecnica devono essere

sempre posizionati in modo da garantire, in tutte le situazioni di traffico, la massima

visibilità della carovana sportiva, l’individuazione di eventuali impedimenti al sicuro

movimento dei concorrenti, nonché il transito in assoluta sicurezza.

2. Fermo restante quanto previsto dal comma 1, in relazione alle diverse tipologie di

strade ed in funzione della velocità media dei concorrenti e dei veicoli in transito, i

veicoli di scorta tecnica sono collocati secondo i seguenti schemi indicativi:

a) il veicolo di cui all’articolo 7, comma 1,lettera a), precede il primo concorrente ad

una distanza non inferiore a cinquecento metri e non superiore a due chilometri;

b) il veicolo di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), segue l’ultimo concorrente

considerato ancora in corsa, ad una distanza non inferiore a cento metri;

c) i veicoli di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), precedono il primo concorrente in

gara di almeno duecento metri.

3. Ai fini del presente disciplinare si considerano in corsa i concorrenti, muniti di

regolare numero o di altro contrassegno identificativo rilasciato dagli organizzatori,

che non abbiano, rispetto al primo, un ritardo incolmabile in funzione delle

caratteristiche della manifestazione e del percorso ovvero che, comunque superi i

15 minuti. Per le competizioni a tappe, per quelle di interesse nazionale ed

internazionale, nonché per le competizioni che impegnano un elevato numero di

partecipanti, quali le fondo o le gran fondo, il tempo massimo di distacco dal primo

concorrente è stabilito nel documento che autorizza la competizione stessa, sulla

base delle richieste degli organizzatori.

8

Articolo 8-bis

Posizione del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva

1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7-bis, la presenza del personale abilitato

deve essere garantita per tutto il tempo in cui è sospesa o limitata la circolazione

nonché per almeno 15 minuti precedenti al transito del veicolo recante il cartello <<

INIZIO GARA CICLISTICA>> e per i 10 minuti successivi al transito del veicolo

recante il cartello << FINE GARA CICLISTICA >>

2. Il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, secondo le indicazioni del

responsabile della scorta di cui all’articolo 10, deve posizionarsi in corrispondenza

del punto che deve presidiare, sulla carreggiata o sulle banchine adiacenti in

posizione ben visibile per gli utenti della strada e non può trovarsi a bordo di veicoli,

anche se in sosta.

Se l’intersezione o il punto sensibile da presidiare presenta limitata visibilità per gli

utenti che vi si approssimano, il personale addetto ai servizi di segnalazione

aggiuntiva deve collocarsi in prossimità dei predetti luoghi in modo che sia possibile

avvisarlo da almeno 50 metri di distanza.

Articolo 9

Utilizzo dei dispositivi luminosi

1. Durante il servizio di scorta tecnica i veicoli devono circolare con i proiettori

anabbaglianti e gli altri dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione accesi,

anche quando non ne è prescritto l’uso ai sensi dell’articolo 152 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n285

2. Durante il servizio di scorta tecnica, inoltre, devono essere tenuti sempre in

funzione i dispositivi supplementari di segnalazione visiva di cui all’articolo 5.

Capo III

Obblighi del personale che effettua una scorta

Articolo 10

Il responsabile della scorta

1. Il servizio di scorta tecnica è svolto sotto la diretta responsabilità dell’organizzatore

delle manifestazione sportiva indicato nell’autorizzazione ad effettuarla, rilasciata ai

sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, come modificato

dall’articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n 9.

2. Il responsabile della scorta prima dell’inizio del servizio deve verificare la

documentazione dalla quale risulti il rapporto che lega i soggetti che svolgono la

scorta alle imprese o alle associazioni sportive di cui all’articolo 1.

3. Il personale impegnato nel servizio di scorta deve avere con sé l’attestato di

abilitazione di cui agli articoli 2 o 3-bis

Articolo 11

Obblighi delle persone che effettuano la scorta

1. Tutte le persone che effettuano la scorta con veicoli devono essere

costantemente in grado di comunicare con il direttore di organizzazione o di corsa

ovvero, in mancanza, con altro responsabile designato dall’organizzatore

autorizzato ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, e

9

con gli eventuali altri membri della scorta che si trovano su altri veicoli, e devono

intervenire con efficacia e tempestività di fronte ad ogni situazione che necessiti di

attività di segnalazione.

2. Il soggetto autorizzato a svolgere la competizione ciclistica ai sensi dell’articolo 9

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285 non deve consentire che si inizi il

servizio di scorta tecnica senza aver verificato che:

a) i dispositivi supplementari di equipaggiamento e segnalazione dei veicoli di cui

all’art 5 siano presenti su ciascun veicolo correttamente installati e perfettamente

funzionanti e che le attrezzature e gli equipaggiamenti in uso al personale di cui agli

art 6 e 6-bis siano presenti e perfettamente funzionanti

b) le autorizzazioni allo svolgimento della competizione, nonché quelle rilasciate

dagli organi di Polizia Stradale, siano valide e le relative prescrizioni particolari

siano rispettate ed il percorso segnalato corrisponda a quello autorizzato

c) tutto il personale abilitato impiegato sia stato reso edotto del percorso

autorizzato, del numero dei partecipanti e del regolamento di gara, se prescritto,

nonché di ogni prescrizione o limitazione imposta nell’autorizzazione;

d) i sistemi di comunicazione tra i veicoli di scorta siano efficienti;

e) sia stata resa operativa una copertura assicurativa specifica sulla responsabilità

civile verso terzi derivante dall’esercizio dell’attività di scorta tecnica con un

massimale non inferiore a due milioni di euro, aumentato di centomila euro per

ogni veicolo utilizzato per svolgere la scorta oltre il numero previsto dall’articolo 7

La copertura assicurativa specifica per l’attività di scorta può essere compresa nella

polizza assicurativa richiesta per lo svolgimento della manifestazione sportiva

dall’art. 9, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

f) per il servizio di scorta tecnica si possa avvalere della prestazione a titolo gratuito

ovvero oneroso di un numero adeguato di persone che possono svolgere l’attività ai

sensi dell’articolo 1 che siano state preventivamente rese edotte di tutte le

informazioni necessarie a svolgere correttamente la scorta stessa.

3. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verifichi una situazione imprevedibile

per la quale non siano più soddisfatte le condizioni di sicurezza o rispettate le

prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero quelle relative al numero minimo dei

veicoli e degli abilitati di cui all’articolo 7 comma 1 e all’articolo 7-bis commi 1 e 2,

previa comunicazione tempestiva della situazione al direttore di corsa o degli

organizzatori, la scorta tecnica deve essere immediatamente interrotta, con le

conseguenze previste dal comma 9 dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile

1992,n 285

4. Nei casi previsti dal comma 3, in alternativa all’immediata interruzione della scorta e

previa informazione completa e tempestiva a tutti i concorrenti, è consentito

continuare a svolgere servizio, limitatamente all’effettuazione di un’attività di

segnalazione della presenza dei concorrenti sulla strada, se questi, d’intesa con il

direttore di corsa o con gli organizzatori, hanno accettato di continuare la

circolazione nel pieno rispetto di tutte le norme del decreto legislativo 30 aprile

1992, n 285 e del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n

495, interrompendo, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza richieste, qualsiasi

attività competitiva su strada

Articolo 12

Modalità di svolgimento della scorta tecnica con veicoli

1. Nelle strade a doppio senso di circolazione, i veicoli sopraggiungenti dall’opposto

senso di marcia , devono essere fatti accostare e fermare, se possibile al di fuori

10

della carreggiata, per consentire il transito della carovana sportiva scortata che

occupa l’intera carreggiata fino al passaggio del veicolo di cui all’articolo 7 comma

1, lettera b).

2. In caso di neve, ghiaccio, scarsa visibilità per nebbia ovvero per altra causa,

quando non sia possibile scorgere un tratto di strada corrispondente a m 70 circa,

la scorta deve essere immediatamente interrotta con le conseguenze previste dal

comma 9 dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n 285

3. Durante l’effettuazione dei servizi di scorta, il personale abilitato, deve sempre

indossare i giubbetti rifrangenti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d).

4. Quando si necessario fornire agli utenti che percorrono la strada interessata dalla

manifestazione ovvero che vi si immettono da strade laterali o da luoghi non

soggetti a pubblico passaggio, preventivo avviso dell’imminente sopraggiungere

della carovana ciclistica, il personale abilitato al servizio di scorta deve provvederlo

a segnalarlo agli utenti stessi con adeguato anticipo e nei modi più opportuni,

imponendo loro di rallentare utilizzando la bandierina di colore arancio fluorescente

di segnalazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera d). In galleria ovvero in

condizioni di scarsa visibilità. In luogo o in aggiunta alle segnalazioni con la

bandierina, devono essere effettuate segnalazioni luminose con i dispositivi di cui

all’articolo 6, comma 1, lettera a).

5. In occasione del transito della carovana ciclistica, il personale abilitato di scorta

deve provvedere a rendere attuale la sospensione temporanea della circolazione,

imposta ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285 a

tutela della sicurezza della competizione, attraverso segnalazioni con la paletta di

cui all’articolo 6, comma 1. lettera c). Le segnalazioni devono essere realizzate in

modo non equivoco e devono essere rivolte sia alle correnti di traffico che si

trovano sulla strada interessata dal transito della carovana sia a quelle che vi si

immettono da strade laterali o luoghi non soggetti a pubblico passaggio.

6. La paletta di segnalazione di cui all’articolo 6, comma 1. lettera c), deve essere

usata elusivamente per le segnalazioni manuali dirette a disciplinare il traffico, per

segnalare agli utenti della strada in movimento l’imminente approssimarsi della

carovana ciclistica, ad una distanza non superiore a cinquecento metri dal primo

concorrente considerato in corsa e a duecento metri dall’ultimo .L’uso della paletta

di segnalazione fuori dai casi indicati è vietato.

Articolo 12-bis

Obblighi del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva

1. Tutte le persone che effettuano attività di segnalazione aggiuntiva di cui all’articolo

7-bis devono essere costantemente in grado di comunicare con il direttore di

organizzazione o di corsa, ovvero in mancanza, con altro responsabile designato

dall’organizzatore autorizzato ai sensi dell’art 9 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n 285: A tale scopo, prima di iniziare il servizio, devono comunicare al

direttore dell’organizzazione o di corsa il loro numero di telefono cellulare o

l’identificativo dell’apparato radiomobile nonché le generalità complete ed il numero

dell’attestato di abilitazione di cui all’art 3-bis

2. Le persone che effettuano l’attività di segnalazione di cui al comma 1 devono:

a) comunicare al direttore di organizzazione o di corsa ovvero, in mancanza, con

altro responsabile designato dall’organizzatore, il momento in cui iniziano il presidio

di un’intersezione o di un punto sensibile ed il momento in cui terminano il servizio;

b) concordare con il direttore di organizzazione o di corsa ovvero, in mancanza, con

altro responsabile designato dall’organizzatore, le modalità di segnalazione della

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sospensione temporanea della circolazione agli utenti in transito sulle strade che si

immettono sul tratto interdetto;

c) essere costantemente in grado di esibire la documentazione relativa alla

competizione ed alla sospensione temporanea della circolazione.

3. Le persone di cui al comma 1 devono intervenire con efficacia e tempestività di

fronte ad ogni situazione che necessiti di un’attività di segnalazione: le segnalazioni

devono essere effettuate in modo che siano chiaramente e non equivocamente

percepite dagli utenti della strada a cui sono dirette ed in modo che gli utenti stessi

abbiano lo spazio sufficiente per arrestarsi in condizioni di sicurezza senza

impegnare la carreggiata sulla quale vige la sospensione temporanea della

circolazione.

4. Durante l’effettuazione dei servizi di segnalazione, il personale abilitato deve

sempre indossare i giubbetti rifrangenti di cui all’articolo 6-bis, comma 1, lettera c).

5. Qualora sia necessario fornire agli utenti che si immettono sulla strada interessata

dalla manifestazione da strade laterali o da luoghi non soggetti a pubblico

passaggio, il preventivo avviso dell’imminente sopraggiungere della carovana

ciclistica, il personale abilitato deve segnalarlo agli utenti stessi con adeguato

anticipo e nei modi più opportuni, imponendo loro di rallentare utilizzando la

bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall’art 6-bis,

comma 1, lettera a)

6. La paletta di segnalazione, di cui all’art 6-bis, comma 1, lettera b), deve essere

usata esclusivamente per le segnalazioni manuali dirette a disciplinare il traffico e

per segnalare agli utenti la chiusura temporanea della strada in cui intendono

immettersi. L’uso della paletta fuori dai casi indicati è vietato.