CONDIZIONI PER
LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
La a.s.d. Moto Guzzi di Prato, per far
fronte alla necessità di fornire un servizio di alto
profilo e in linea con i regolamenti vigenti e per
elevare al massimo le condizioni di sicurezza, ricorda
agli organizzatori i termini del servizio di Scorta
Tecnica e Motostaffette: |
Gli automezzi INIZIO GARA CICLISTICA e FINE GARA
CICLISTICA attivano di fatto la SOSPENSIONE TEMPORANEA
DELLA CIRCOLAZIONE (indispensabile per poter tenere una
competizione ciclistica su strada art.9 CdS) e sono classificate
come veicoli di SCORTA TECNICA (qualifica attribuita ai
soli veicoli e non al personale conducente ) e quindi devono
rispondere a precisi requisiti imposti dal Disciplinare per
Scorte Tecniche (MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- PROVVEDIMENTO 27 novembre 2002 -G.U. n. 29 del 5.2.2003 - E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) di seguito elencati:
●
N°
1 pannello a spigoli arrotondati con scritto INIZIO GARA
CICLISTICA e n° 1 cartello FINE GARA CICLISTICA
di colore nero su fondo bianco, realizzato con pellicola
retroriflettente di classe 2, di dimensioni non inferiori a m
1,25 X 0,25, da apporre sul tetto ad un’altezza minima di m
1,50, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare
ben visibili sia anteriormente che posteriormente e tali da non
limitare la visibilità dei dispositivi luminosi del veicolo e di
quelli supplementari di cui alla lettera a) e da non ostacolare
la visibilità dal posto di guida; le scritte possono essere
riportate anche su un pannello bifacciale avente le dimensioni e
le caratteristiche sopraindicate (disciplinare scorta tecnica
art. 5 comma 1 lettera B disciplinare scorte tecniche);
●
N°
2 dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce
lampeggiante gialla o arancione, di
tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti o conformi a direttive comunitarie o a regolamenti
ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da apporre sul tetto del veicolo ad un’altezza minima
di m 1,50, misurata alla base del dispositivo (Art. 5 comma 1
lettera A disciplinare scorte tecniche). I dispositivi devono
essere installati in posizione tale da garantire, in ogni
condizione d’impiego, angoli di visibilità uguali a quelli
previsti dall’art. 266 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
●
N°
1 bandierina di colore arancio fluorescente
per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni 80 x 60
cm previste dall’art. 42, comma 2, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, da
esporre sul lato sinistro del veicolo;
●
N°
1 apparecchio radio-ricetrasmittente,
in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede nella
scorta (Art. 5 comma 1 lettera D disciplinare scorte tecniche);
●
N°
1 telefono cellulare per chiamate
d’emergenza (Art. 5 comma 1 lettera E disciplinare scorte
tecniche);
●
Per lo svolgimento dell’attività di
scorta tecnica possono essere utilizzati veicoli aventi
carrozzeria chiusa che sono immatricolati nella
categoria M1
(veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi
almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al
sedile del conducente); ed
categoria
N1
(veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno
quattro ruote e massa massima non superiore a 3,5 t),
ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
●
Anche l’auto del direttore di corsa dovrà essere
equipaggiata con doppio lampeggiante giallo e bandierina arancio
fluorescente (Discipl.
Scorta tecnica art. 5 comma 5-bis)
●
ATTENZIONE:
Nell'ambito dell'efficacia
spaziale e temporale
dell'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione
di cui all'art. 9, comma 7-bis, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n.285, i concorrenti e gli altri soggetti ammessi
a partecipare alla competizione,
sono tenuti a rispettare
esclusivamente i regolamenti sportivi approvati dal CONI
(Art. 7-bis comma 3-bis lettera E disciplinare scorte tecniche).
Pertanto visto e considerato
che allo stato attuale, l’unico Regolamento approvato dal CONI
per le gare ciclistiche è quello della FCI che determina
su che lato della carreggiata devono operare le auto e le moto
autorizzate a svolgere i servizi e compiti loro assegnati e che
in nessun articolo di detto Regolamento viene determinata la
posizione da tenere da parte degli Atleti sulla sede stradale
quando sono considerati in gara e nello spazio compreso tra i
veicoli di INIZIO e FINE GARA,
si evince che gli unici soggetti che giustamente si possano
muovere in assoluta libertà secondo i Regolamenti Sportivi
emanati dal CONI sono solo ed esclusivamente gli Atleti in gara.
( Gazzetta Ufficiale n.242 del 17/10/2014)
Regolamento
Tecnico dell’attività Agonistica FCI
Articolo 141
-
I conducenti delle auto e delle moto al
seguito delle corse, oltre al rispetto delle precedenze
indicate dagli articoli
139 e 140 (precedenza su tutti di dc e giuria),
dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:
a) procedere sul lato destro della strada,
salvo che al momento del sorpasso dei corridori che deve
essere autorizzato dalla Giuria, nelle gare nazionali ed
internazionali, dal Direttore di Corsa o in sua assenza da
un Componente del Collegio di Giuria, nelle gare regionali,
ed effettuato con l’adozione dei necessari criteri di
prudenza
Al capo scorta l’organizzatore deve consegnare,
prima della partenza, una copia integrale delle autorizzazioni
per lo svolgimento della competizione al fine di verificarne la
validità, e che relative prescrizioni particolari siano
rispettate, ed il percorso segnalato corrisponda a quello
autorizzato.
Nelle competizioni ciclistiche è indispensabile
che l’arrivo e gli ultimi chilometri siano presidiati da
personale di terra specialmente quando si transitano numerose
rotatorie, oltre a punti particolarmente pericolosi (quando
possibile).
Un aspetto da curare è anche la zona d’arrivo che
non contenga strettoie, curve strette o viali alberati
particolarmente pericolosi.
Insieme all’organizzatore potremmo trovarci a
concordare il numero minimo di moto, in base al percorso, per
garantire il regolare svolgimento della competizione e offrire
un livello di sicurezza elevato.
Salvo casi particolari e preventivamente
concordati, non svolgiamo servizio
con staffette fai-da-te. Le staffette improvvisate non sono
di nessun aiuto se non di intralcio ma vengono conteggiate tra
le moto in servizio e non è il caso di assumersi responsabilità
civile e penale in caso di incidente e trovarsi a rispondere
dell’operato di personale inesperto. Questo a tutela nostra (il
rischio sulla strada è reale e occorre conoscere come si muovono
le altre moto) e degli atleti che si fidano ciecamente della
scorta.
Da sottolineare che, in linea generale, gli
organizzatori rispondono dei danni cagionati ad atleti o a altri
qualora non abbiano rispettato le prescrizioni imposte dalle
autorizzazioni amministrative, dagli organi tecnici e dai
regolamenti sportivi e non abbiano posto in essere tutte le
cautele dettate dalla comune prudenza e diligenza anche se non
espressamente contenute nelle citate prescrizioni. Da qui
nascono le misure sopra riportate, andando a beneficio di tutti:
chi organizza, chi collabora e chi partecipa. Fornire il massimi
livelli di sicurezza e protezione sono i nostri obiettivi
primari.
Confidando nella vostra comprensione, restiamo a
completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
l'articolo 9 del CDS,
leggi l'articolo quà
Leggi le norme per lo svogimento
del servizio delle motostaffette redatte dalla
Federazione Ciclistica Italiana
in .pdf 30 Kb
Vedi il disciplinare scorte tecniche in formato Pdf
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